L’art. 404 c.c. introdotto dalla Legge n. 6 del 2004 – istitutiva della figura dell’Amministratore di sostegno, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.